Il Decreto attuativo dell’agevolazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 143 del 22 giugno 2018 del decreto 4 maggio 2018 “Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0”. La formazione mirata alle competenze digitali è uno dei pilastri su cui si incardina la strategia industriale 4.0 italiana. Le attività di formazione, per gli anni 2018 e 2019 dovevano essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, per l’anno 2020 sono invece destinate ai lavoratori dipendenti. Le imprese, per la formazione 4.0 degli anni 2020, 2021 e 2022, sono tenute ad effettuare una comunicazione al MEF (tale comunicazione sostituisce l’accordo sindacale aziendale o territoriale). L’agevolazione si calcola sul costo lordo del personale impegnato nella formazione 4.0 e non sul costo del formatore esterno. Il docente può anche essere un dipendente e quindi riconosciuto come costo agevolabile. L’agevolazione è automatica ma subordinata ad alcuni adempimenti documentali. L’orizzonte temporale dell’agevolazione è annuale (gli anni agevolabili sono il 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022).
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:
Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Sono compresi anche consorzi e le reti soggetto che, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali. Sono escluse dall’applicabilità della misura le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni inerdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. N. 231/2001.
Sono agevolabili le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie Previste dal Piano Nazionale d’Impresa 4.0:
Applicate in ambiti specifici:
Per gli anni:
N.B. Sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività dii formazione 4.0 sia come “discente” che come “tutor”, limitatamente alle ore o alle giornate di formazione.
N.B. Per il costo del lavoro relativo al personale dipedente in qualità di tutor è previsto un tetto pari al 30% della retribuzione annua del dipendente.
Credito d’imposta per la Formazione 4.0 anni 2020, 2021 e 2022 Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è concesso un credito d’imposta (delle spese ammissibili) pari al 50% per le micro e piccole imprese fino ad un massimo di €. 300.000,00, al 40% per le medie imprese fino ad un massimo di €. 250.000,00 ed al 30% per le grandi imprese fino ad un massimo di €. 250.000,00. Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (provenienti da di disoccupazione, in mobilità etc.), come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. I parametri per la definizione di micro, piccola, media e grande impresa sono i seguenti:
N.B. Per le imprese non soggette, per Legge, a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a €. 5.000,00 (vd. pagina successiva punto 8. “Certificazione dei costi).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (D.Lgs. 241/97, art. 17) con mod. F24, presentato attraverso i canali tematici dell’AdE, a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi; L’effettiva fruizione del credito d’imposta 2020/2021/2022 è subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulta in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo; Non è soggetto al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro del RU (L. 244/2007, art. 1, c. 53) e a quello generale annuo dei 700.000 euro (L. 388/2000, art. 34); Non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi (Tuir, art. 61) e di quello generale (Tuir, art. 109, c. 5); Il CODICE da utilizzare è il “6897” (indicando l’anno di competenza 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata da un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori Legali nella sezione A. Imprese soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (D.Lgs. 39/2010); Imprese non soggette a revisione legale dei conti: le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5.000 euro;
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta, oltre alla certificazione, devono conservare:
L’agevolazione:
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